Cessione quote

Con l'approvazione del Decreto Legge n.112/08 (convertito con la L. n.133/08 pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2008) a decorrere dal 22 agosto 2008 la cessione delle quote sociali può avvenire, oltre che per atto con firme autenticate da parte del notaio, anche con firma digitale del cedente e del cessionario e quindi depositato al registro delle imprese da parte di un Dottore Commercialista o di un Ragioniere iscritti all'albo.

Dal punto di vista pratico, questo comporta che oggi il socio che intende cedere una quota della società non è più tenuto ad avvalersi obbligatoriamente dell'attività di un notaio per le formalità necessarie, ma al contrario ha la possibilità di scegliere quale soluzione ritiene più semplice e conveniente:

  • recarsi dal notaio il quale provvederà alla redazione di un atto di cessione e quindi all'autentica delle firme del cedente e del cessionario, con conseguente deposito al registro delle imprese;
  • chiedere al commercialista che provveda a depositare un contratto di cessione della quota, sottoscritto dal cedente e dal cessionario con firma digitale.

Possono presentare la pratica di cessione quote SOLO coloro che sono iscritti alla Sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le sole operazioni sulle quote di partecipazione per le quali è ammessa la modalità di invio, sono quelle che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso.

Rimangono pertanto esclusi i seguenti atti (elenco indicativo e non esaustivo):

  • costituzione di pegno;
  • costituzione di usufrutto;
  • donazione;
  • costituzione di fondo patrimoniale;
  • divisione della comunione ereditaria e successione ereditaria;
  • costituzione in trust;
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Viviana
 

in Via Marconi 5/B - Brescia

Viviana
Tel. 334 2312122
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